Risparmio Pensionistico Aziendale: Cosa Cambia Per I Per Collettivi E Obbligatori Dal 30 Giugno 2026
Una riforma piuttosto discreta, ma che toccherà milioni di risparmiatori, entrerà in vigore il 30 giugno 2026. A partire da questa data, i piani di risparmio pensionistico offerti dalle aziende, il PER collettivo come il PER obbligatorio, dovranno integrare una nuova categoria di investimenti nella loro gestione pilotata. Dietro a questo cambiamento apparentemente tecnico si nasconde una piccola evoluzione di fondo per il vostro risparmio salariale e per quello dei vostri dipendenti se siete datori di lavoro. Di cosa si tratta esattamente, chi è coinvolto e bisogna rallegrarsi o diffidare? Vi proponiamo di fare il punto, senza gergo inutile.
Risparmio salariale e pensione aziendale: di cosa si parla?
Prima di entrare nel vivo dell'argomento, è opportuno un rapido promemoria, poiché le sigle possono facilmente disorientare. In azienda, il risparmio pensionistico passa oggi attraverso due strumenti derivati dalla legge Pacte del 2019.
Il PER aziendale collettivo, o PERECO, è aperto a tutti i dipendenti. Il suo grande vantaggio è la flessibilità, poiché l'adesione è facoltativa e i versamenti sono liberi. Ha preso il posto del precedente PERCO.
Il PER aziendale obbligatorio, noto anche come PERO (o PEROB), funziona in modo completamente diverso. Istituito dal datore di lavoro per l'intero personale o per una categoria specifica di dipendenti (i dirigenti, ad esempio), impone l'adesione alle persone interessate. È l'azienda che decide di istituire un PER obbligatorio, ed è essa che finanzia almeno la metà dei contributi. Questo strumento ha sostituito i famosi contratti "articolo 83".
Questi due piani non sono affatto marginali. Alla fine del 2025, il PER collettivo pesava 33,86 miliardi di euro di patrimonio e il PER obbligatorio 28,04 miliardi di euro, su un mercato che ha superato i 150 miliardi di euro e conta quasi 13 milioni di titolari. In altre parole, la riforma del 30 giugno riguarda una parte tutt'altro che trascurabile del risparmio dei francesi.
Ciò che cambia davvero il 30 giugno 2026
Al centro del tema. La novità proviene dalla legge cosiddetta Industria verde, promulgata alla fine del 2023, il cui obiettivo è orientare una parte del risparmio delle famiglie verso il finanziamento delle imprese francesi ed europee. In concreto, il testo impone di introdurre una quota minima di attivi non quotati nella gestione pilotata dei piani di risparmio pensionistico.
Quest'obbligo si applica già ai PER individuali da ottobre 2024. Per i PER aziendali, sia collettivi che obbligatori, diventerà effettivo il 30 giugno 2026.
Cosa significa questo in pratica? Se il tuo risparmio è gestito in modalità automatica (il modo proposto per default al momento della sottoscrizione), una frazione dei tuoi versamenti sarà ora indirizzata verso attivi non quotati, cioè verso PMI e aziende di medie dimensioni che non sono in Borsa. La proporzione dipende dal tuo profilo di rischio e dal numero di anni che ti separano dalla pensione:
- un profilo prudente destinerà dal 0 al 6 % dei suoi versamenti,
- un profilo equilibrato, dal 3 all'8 %,
- un profilo dynamico, dal 5 al 12 %,
- un nuovo profilo offensivo, creato per l'occasione, potrà arrivare fino al 15 %.
Da notare: più ci si avvicina alla pensione, più questa quota diminuisce, per garantire il risparmio nel momento in cui ne avrai bisogno.
Un esempio parla spesso meglio di un lungo discorso. Un lavoratore di 40 anni, profilo offensivo, che versa 200 euro al mese sul suo piano, vedrà circa 30 euro mensili indirizzati verso questi famosi attivi non quotati. Il resto del suo risparmio continua a essere investito come prima.
Lato dipendente: buona o cattiva notizia?
La questione merita di essere posta senza giri di parole, poiché l'arrivo del non quotato nel risparmio pensionistico ha due volti.
Da un lato dei vantaggi, questi investimenti (private equity, debito privato, infrastrutture...) hanno storicamente offerto rendimenti interessanti su un lungo periodo. Secondo uno studio di France Invest, i fondi non quotati aperti ai privati e lanciati tra il 2013 e il 2023 hanno reso in media 6,2 % all'anno. Su un orizzonte di venti o trenta anni, il divario con un investimento classico può fare una vera differenza.
Dall'altro lato degli svantaggi, bisogna tenere a mente che il non quotato è, per sua natura, poco liquido. Il denaro rimane spesso immobilizzato per diversi anni e il rischio di perdita di capitale esiste realmente. È proprio per questo motivo che la quota diminuisce man mano che la pensione si avvicina.
Attenzione: tutto ciò riguarda solo la gestione pilotata. Se preferite mantenere il controllo, potete in qualsiasi momento passare alla gestione libera e scegliere voi stessi i vostri strumenti. E nel contesto di un PER assicurato, è l'assicuratore che rimane obbligato a garantire la liquidità del vostro risparmio. Buona notizia, in linea di principio non dovete effettuare alcuna procedura, il vostro gestore si occupa di informare i risparmiatori prima di trasferire i loro beni verso le nuove griglie.
Lato datore di lavoro: l'occasione per rivedere il proprio dispositivo?
Per i dirigenti e i responsabili delle risorse umane, questo appuntamento normativo è anche un buon pretesto per interrogarsi sulla propria politica di risparmio salariale. Perché al di là dell'aspetto normativo, proporre un piano di risparmio pensionistico rimane un potente leva di fidelizzazione e attrattività, in un momento in cui reclutare e mantenere i propri talenti a volte è una vera e propria battaglia.
Il pacchetto è tanto più interessante poiché è accompagnato da un quadro sociale e fiscale vantaggioso. I contributi versati dall'azienda sono deducibili dal suo reddito imponibile e, a determinate condizioni, esenti da oneri sociali (escluso il forfait sociale). Questo forfait sociale può peraltro essere ridotto al 16 % invece del 20 % quando la gestione pilotata comprende una quota sufficiente di titoli di PMI e di ETI, cosa che la nuova normativa incoraggia appunto.
Da notare: da ottobre 2024, la legge Industria verde ha anche facilitato il trasferimento collettivo dei vecchi contratti "articolo 83" verso un PER obbligatorio. Per le aziende che hanno ancora un vecchio contratto, il momento è senza dubbio ben scelto per discuterne con il proprio assicuratore. Contrariamente a un'idea ricevuta che circola abbastanza, non esiste tuttavia alcuna scadenza legale che imponga questo trasferimento.
E la fiscalità del PER nel 2026?
Impossibile parlare di risparmio pensionistico senza una parola sulla fiscalità, che ha anch'essa subito alcuni aggiustamenti quest'anno. Dal 1° gennaio 2026, i versamenti effettuati dopo i 70 anni non sono più deducibili dal reddito imponibile, le trattenute sociali sui guadagni sono passate dal 17,2% al 18,6%, e il rinvio del limite di deduzione non utilizzato si estende ora a cinque anni. Il limite annuale della Sicurezza sociale, che serve da base a buona parte di questi calcoli, raggiunge 48 060 euro nel 2026.
Per i dipendenti che effettuano versamenti volontari sul loro PER aziendale, queste regole sono le stesse di un piano individuale. Dettagliamo tutti questi meccanismi nel nostro articolo dedicato al PER e alla defiscalizzazione nel 2026.
Nota Bene
PER obbligatorio (PERO o PEROB): piano di risparmio pensionistico istituito dal datore di lavoro per tutti o parte dei dipendenti, con adesione obbligatoria per le persone interessate. Ha sostituito il contratto "articolo 83".
PER collettivo (PERECO): piano di risparmio pensionistico aziendale aperto a tutti i dipendenti, con adesione e versamenti facoltativi. Successore del PERCO.
Gestione pilotata a orizzonte: modalità di gestione proposta per default sul PER, in cui un professionista distribuisce il tuo risparmio secondo il tuo profilo e protegge progressivamente le somme in avvicinamento alla pensione.
Attivo non quotato (o private equity): partecipazione in aziende che non sono quotate in Borsa. Potenzialmente più remunerativo nel lungo termine, ma meno liquido e più rischioso.
Forfait sociale: contributo del datore di lavoro che si applica a determinate somme versate a titolo di risparmio salariale e di risparmio pensionistico.


